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Il Piano d’Azione Nazionale detto anche PAN.

Il Piano d'Azione Nazionale detto anche PAN.

Il Piano d’Azione Nazionale, meglio conosciuto come PAN, è un recepimento di una serie di Direttive e Regolamenti del Parlamento Europeo che istituiscono un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Ogni stato membro ha adottato un proprio Piano d’Azione Nazionale.

Inseriamo qui di seguito il paragrafo completo riferito ai tappeti erbosi inserito nel relativo Decreto Ministeriale, pubblicato il 12 Febbraio 2014.

“A.5.6 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Ricorrendo quindi a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente.

Le regioni e le province autonome

Possono predisporre linee d’indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano PAN. Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee d’Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Le suddette aree indicate dal PAN includono

A titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque le seguenti aree. Parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici. Parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone d’interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze. Aree monumentali e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Obblighi

Secondo il PAN è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra ‘altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto d’accesso dell’area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Sempre secondo le indicazioni del PAN nelle medesime aree si dovrà evitare l’accesso. Provvedendo quindi ad un’adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un’eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria. Le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine d’impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena. Proteggere inoltre i vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Nelle aree agricole adiacenti

(da PAN) Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68. Ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

A.5.6.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.

In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

  1. Le aree dove il mezzo chimico è vietato.
  2. Le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

I trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate nel precedente paragrafo A.5.6 del PAN.

In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all’uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio. Da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

A.5.6.2 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida.

Le autorità competenti, relativamente all’utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che.

Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09. Con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici. Oppure che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio. Da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l’esclusione delle sostanze che soddisfano i requisiti sopra indicati, è consentito l’impiego di prodotti fitosanitari. Questi sono classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

Entro 2 anni dall’entrata in vigore del PAN, le regioni e le province autonome definiscono protocolli tecnici. Questi regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

E’ vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura. E, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.”

Il servizio tecnico Tempoverde nei confronti del PAN

in questa situazione di precarietà e confusione, rimane a disposizione degli operatori professionali per cercare, ove possibile e per quanto di sua conoscenza, di dirimere eventuali incomprensioni e/o interpretazioni del citato testo.

Tempoverde non si assume, comunque, alcuna responsabilità diretta o indiretta in riferimento a pareri e comunicazioni di propri collaboratori non in linea con quanto affermato dal decreto ministeriale appena riportato.

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